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Archivio: Marzo 31, 2025

Necessary documents for your yearly Tax Return

Tax season is fast approaching, please find a list of the Documents we need to receive to prepare your Tax Return:

Mod. 730 or Mod. Unico of the previous year and payment forms F24.
Copy of your ID/passport and Tax ID Number ( Codice Fiscale )

Pharmacy receipts ( with your Codice Fiscale and paid by credit/debit card)
Invoices for specialist visits, health tickets Invoices / receipts for medicines and veterinary expenses
Funeral expenses

Loan interest paid ( we need the bank declaration )
CUD attesting your employment / retirement income
Copies of ENEA Certifications, for energy savings of 55% and 65%
Copy of renovation costs for recovery 50% plus deductions for Furniture and Appliances.
Payment for life insurance costs
Payment for school tuition costs

Expenses for sport activities for children up to the age of 18
Payments made to Onlus

Payment of social security contributions

Cadastral report for properties purchased during the year
Copies of any real estate purchases / sales occurred during the year
Contributions for domestic service workers
Copy of any foreign income tax returns and related tax payments
Value and description of assets / funds / equity investments / financial availability held abroad

That’s the general list. Please contact us for any doubt !

Obbligo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per gli Amministratori di Società

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e di comunicarlo al Registro delle Imprese.

Soggetti Interessati: Tutti gli amministratori di società di persone (società semplici, SNC, SAS) e di capitali (SPA, SAPA, SRL, SRLS).

Adempimenti :

  1. Attivazione di una PEC personale (distinta da quella della società)  presso un  provider scelto  tra i numerosi disponibili  sul mercato .
  2. Comunicazione dell’indirizzo PEC cosi’  ottenuto al Registro delle Imprese, adempimento che puo’ essere effettuato dal nostro Studio.

Scadenze:

Per le società costituite prima del 1° gennaio 2025, come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile 2025 , non sussiste alcun termine del 30 giugno 2025 nè è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative.  La norma, infatti, nulla dispone al riguardo.

Per le società costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, la comunicazione della PEC personale dell’amministratore deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

Riferimenti Normativi:

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
Nota MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025

Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di società: nessun termine per il deposito e nessuna sanzione prevista – CCIAA Milano Monza Brianza Lodi


Per ulteriori informazioni o chiarimenti, lo Studio e’ a disposizione.

How to chose and setup a Corp.

In Italy, setting up a company follows specific legal and bureaucratic procedures. Below is a breakdown of different types of companies in Italy and how to set them up, based on Italian corporate law.


1. Sole Proprietorship (Ditta Individuale)

A Ditta Individuale is a one-person business where the owner is personally responsible for all debts.

Pros:

  • Simple and low-cost to set up
  • Minimal bureaucratic requirements
  • Profits taxed as personal income

Cons:

  • Unlimited liability (owner’s personal assets are at risk)
  • Harder to access funding and investment
  • Less credibility compared to corporations

How to Set Up a Ditta Individuale:

  1. Choose a Business Name (optional, default is the owner’s name).
  2. Register with the Chamber of Commerce (Camera di Commercio).
  3. Obtain a Partita IVA (VAT Number) from the Agenzia delle Entrate.
  4. Register with INPS (National Social Security Institute) for pension contributions.
  5. Register with INAIL (Insurance for workplace accidents) if applicable.
  6. Open a Business Bank Account.
  7. Issue Electronic Invoices (mandatory in Italy for B2B and B2G).

2. General Partnership (Società in Nome Collettivo – SNC)

A SNC is a partnership where all partners share equal liability for debts.

Pros:

  • Simple and flexible management
  • No minimum capital required
  • Direct taxation (partners pay personal income tax)

Cons:

  • Unlimited personal liability for all partners
  • Joint responsibility for debts

How to Set Up an SNC:

  1. Draft a Partnership Agreement (Atto Costitutivo) with a notary.
  2. Register with the Chamber of Commerce.
  3. Obtain a Partita IVA from the tax office.
  4. Register with INPS and INAIL.
  5. Deposit the company documents at the Registro delle Imprese.
  6. Open a Business Bank Account.

3. Limited Partnership (Società in Accomandita Semplice – SAS)

A SAS has two types of partners:

  • General partners (Soci Accomandatari): Have full liability.
  • Limited partners (Soci Accomandanti): Only liable for the amount they invested.

Pros:

  • Allows silent investors with limited risk
  • Less strict regulations than corporations

Cons:

  • General partners bear full liability
  • More complex structure than SNC

How to Set Up an SAS:

  1. Draft the company statutes and sign before a notary.
  2. Register with the Chamber of Commerce.
  3. Obtain a Partita IVA.
  4. Register with INPS and INAIL.
  5. Deposit company documents with the Registro delle Imprese.

4. Limited Liability Company (Società a Responsabilità Limitata – SRL)

An SRL is the most common corporate structure in Italy, offering limited liability to shareholders.

Pros:

  • Shareholders’ liability is limited to their investment
  • Easier to attract investors
  • More professional credibility

Cons:

  • Higher setup and maintenance costs
  • Stricter regulations than partnerships
  • Mandatory accounting and annual financial statements

How to Set Up an SRL:

  1. Draft Articles of Association (Atto Costitutivo) with a notary.
  2. Deposit Minimum Share Capital (€10,000 for a standard SRL, €1 for an SRLS).
  3. Register with the Chamber of Commerce.
  4. Obtain a Partita IVA.
  5. Register with INPS and INAIL.
  6. Open a Business Bank Account.
  7. Appoint a Legal Representative.

5. Simplified Limited Liability Company (Società a Responsabilità Limitata Semplificata – SRLS)

A SRLS is a simplified version of an SRL, designed to be easier and cheaper to set up.

Pros:

  • Lower setup costs (no notary needed)
  • Minimum capital of €1
  • Faster bureaucratic process

Cons:

  • Less flexibility in structuring the company
  • More difficult to raise capital
  • Limited credibility for large contracts

How to Set Up an SRLS:

  1. Use the standard government-approved statute (Atto Costitutivo).
  2. Register with the Chamber of Commerce.
  3. Deposit share capital (€1 to €9,999).
  4. Obtain a Partita IVA.
  5. Register with INPS and INAIL.
  6. Open a Business Bank Account.

6. Joint-Stock Company (Società per Azioni – SPA)

An SPA is a large-scale company where ownership is divided into shares.

Pros:

  • Limited liability for shareholders
  • Can raise capital from investors and public markets
  • Best suited for large businesses

Cons:

  • High setup costs (€50,000 minimum capital)
  • Strict regulations and reporting requirements

How to Set Up an SPA:

  1. Draft the Articles of Association with a notary.
  2. Deposit the minimum capital (€50,000).
  3. Register with the Chamber of Commerce.
  4. Appoint a Board of Directors.
  5. Register with INPS and INAIL.
  6. Open a Business Bank Account.
  7. Submit annual financial reports.

La responsabilita’ di Amministratori e Revisori negli Aeroclub

Come previsto dalla traccia di statuto predisposta dall’ Aeroclub d’ Italia , i locali Aeroclub possano assumere forma giuridica di :
 Associazione
 Societa’ a responsabilita’ limitata
 Cooperativa a Responsabilita’ Limitata
Agli amministratori è affidata la gestione sociale e sono tenuti al rispetto delle regole di corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, pena una responsabilità in solido tra loro nei confronti della società, dei singoli soci e dei terzi per i danni procurati.
Ma accanto a cio’ , nel caso di Associazioni (che e’ la forma di gran lunga piu’ utilizzata per la costituizione degli Aeroclub, quindi la fattispecie di maggior interesse ai fini delle presenti note ) si pone il problema dell’ autonomia patrimoniale della stessa per le obbligazioni contratte, dato che – nel caso di Associazioni non riconosciute – rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto” dell’ente . L’incarico, anche se svolto ( come accade ) in forma gratuita e quindi valutato con minor rigore ai sensi dell’ art. 1710 cc, comporta quindi una serie di responsabilita’ e rischi di coinvolgimento patrimoniale la cui rilevanza in caso di insolvenza ( e fallimento, argomento su cui dedicheremo riflessioni in un differente scritto) puo’ avere effetti (incautamente ) imprevisti e dirompenti.

La  responsabilità del sindaco / revisore , non avendo funzioni gestorie, riguarda invece principalmente la violazione dell’obbligo di vigilare, e  puo’ attivarsi al verificarsi di queste condizioni:

  • Un atto di cattiva gestione degli amministratori;
  • Il verificarsi di un danno;
  • Il  nesso di causalità tra il compimento dell’illecito e il danno che si è prodotto;
  • L ‘omessa e insufficiente attività di vigilanza dei sindaci / revisori che avrebbero potuto impedire il danno se avessero adempiuto agli obblighi della loro funzione.

Con particolare riferimento agli  Aeroclub costituiti in forma di Associazione [1], tracceremo nella pagine seguenti il profilo di tali responsabilita’  , la cui conoscenza viene spesso sottovalutata forti della (fasulla ) sicurezza che si pensa possa derivare dalla gratuita’ dell’ ufficio.

Anche se e’ attivita’ non retribuita.


[1] Forma piu’ diffusa, i cui profili di responsabilita’ sono spesso sottovalutati dagli interessati.

PDF qui

Il danno e la responsabilita’ degli Amministratori

Se l’ Aec e’ costituito in forma di societa’ di capitali, l’ obbligo di diligenza e’ quello previsto dall’ art. 2392 cc., da cui emerge che il rapporto di amministrazione, in ragione dei poteri riconnessi a tale carica per legge, ha natura sua propria, non essendo riconducibile al mandato.

  • [1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
  • [2] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
  • [3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Nell’adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono infatti usare la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico . Cio’ non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere eserti in ogni settore della gestione e dell’amministrazione , ma che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutti di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. Da notare poi la locuzione “e dalle loro specifiche competenze”, che aggiunge contenuti al requisito della diligenza nel caso di specifiche competenza di quel singolo amministratore (ad esempio, perché esperto legale o tributario, oppure perché avente esperienza in un certo settore industriale o finanziario).
La condotta, attiva od omissiva, in violazione dei doveri legali o statutari comporta, in generale, la responsabilità dell’amministratore per i danni da ciò derivati, la quale è solidale fra tutti gli amministratori che abbiano contribuito a cagionare il danno.
Quindi due i concetti : il DANNO , cioe’ il complessivo peggioramento della situazione patrimoniale della società e il nesso causale dello stesso come conseguenza delle condotte omissive.
L’ eventuale azione di responsabilita’ , puo’ essere esercitata dalla societa’ ( art. 2393 bis cc) , dal singolo socio ( art. 2395 bis cc) , dai creditori ( art. 2394 cc) o dalla ( eventuale ) procedura concorsuale.

Se l’ Aec e’ invece costituito sotto forma di Associazione , la norma in tema di responsabilita’ e’ quella prevista dall’ art. 18 cc che stabilisce che “gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato” di cui all’ art. 1710 cc. che a sua volta prevede “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”.

Se i riferimenti normativi paiono meno stringenti, non di meno la responsabilità degli amministratori verso l’AeC esiste ed è di natura contrattuale, trovando il proprio fondamento nel contratto di associazione. Troveranno, pertanto, applicazione le regole generali sull’inadempimento contrattuale e sul risarcimento del danno.
Responsabili verso l’ AeC quindi sono in solido gli amministratori che hanno partecipato al compimento dell’atto che ha causato il danno ( perdita/mancato guadagno che abbia con l’ omissione un nesso di causalita’ ) , nei confronti dell’ Associazione stessa, dei creditori ( ai sensi dell’ art. 2043 cc, trovando altresi’ applicazione secondo un filone di pensiero l’art. 2394 gia’ visto in tema di societa’ ) e dei terzi danneggiati in genere.

La responsabilita’ contrattuale e le garanzie patrimoniali
Adiacente al tema del danno, ma non del tutto coincidente con esso, il tema di quale sia il patrimonio sul quale possono rivalersi i creditori e in generale i terzi che abbiano dei diritti economici da tutelare/attivare/ far valere.
Se l’ AeC ha adottato come forma giuridica quella di una societa’ di capitali, il patrimonio in questione e’ dato dal patrimonio netto della societa’, come differenza tra Attivo e Passivo ( cioe’ capitale+riserve+utili precedenti). Una valutazione di merito della consistenza, dovra’ ovviamente tener conto dell’ esistenza all’ attivo di poste non liquidabili ( costi capitalizzati, beni immateriali ecc ) e, di segno opposto – delle ( spesso presenti) plusvalenze latenti nel parco aerei, il cui ammortamento fiscale corre piu’ veloce dell’ obsolescenza economica , con la conseguenza che il valore di mercato degli aerei e’ spesso di molto superiore al residuo da ammortizzare.
Diverso il caso la forma sia quella di Associazione ( di norma Sportiva Dilettantistica ), nel qual caso va fatta una distinzione a seconda che sia una
• Associazione riconosciuta, ovvero
• Associazione non riconosciuta.
Il riconoscimento e’ un processo amministrativo attraverso il quale, su istanza della parte e previa verifica della consistenza patrimoniale dell’ AeC, viene disposta l’ iscrizione all’ apposito registro presso la Regione ( o della Prefettura se l’ Ente opera a livello multi regionale ) acquistando cosi’ personalita’ giuridica.
Con l’ acquisto di personalita’ giuridica, le Associazioni cosi’ riconosciute, ottengono l’ autonomia patrimoniale ; dal punto di vista giuridico e patrimoniale, operano in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell’ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto Da tale autonomia, discende che i creditori dell’ente non potranno pretendere che gli amministratori o gli altri soggetti che sono intervenuti nella gestione dell’ente paghino i debiti dell’ente con il loro patrimonio personale , fermo restando ovviamente il risarcimento del danno per responsabilita’ gestorie. La valutazione del patrimonio ( fondo comune ) a tutela dei terzi, richiamera’ quindi quelle per le societa’ commerciali viste sopra.
In caso di Associazione non riconosciuta invece , manca la separazione assoluta dei patrimoni . L’ articolo 38 del codice civile stabilisce infatti che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune” ( escludendo quindi una responsabilita’ dei singoli soci se non ovviamente nei limiti dei contributi versati che hanno contribuito a creare il fondo stesso ) , ma dall’altro aggiunge che delle obbligazioni” rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto” , che possono quindi anche non ricoprire la carica di amministratore.
La Associazioni non riconosciute possono ovviamente essere parte di rapporti giuridici (ad esempio un’associazione non riconosciuta può acquistare un immobile, ottenere una concessione ), ma i rappresentanti possono in determinati casi ( di insolvenza ) essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente.
La logica , e’ la tutela dei terzi e discende dal fatto che mentre nel caso di persone giuridiche l’autorità competente ( regione/prefettura) prima dell’ iscrizione nel relativo elenco ne verifica, tra il resto, la consistenza patrimoniale rispetto agli scopi statutari , cioe’ e’ assente negli enti non riconosciuti. Non soggiacendo ad alcun controllo preventivo , questi ultimi non possono quindi assicurare ai futuri creditori dell’ente la medesima consistenza patrimoniale, con la conseguenza che le persone che hanno agito in suo nome e conto possono essere tenute a rispondere delle obbligazioni di questo con il proprio patrimonio personale
In attuazione del D.P.R. 361/2000 la Regione Lombardia – a titolo di esempio – ha istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, raggiungibile all’ indirizzo :
https://www.dati.lombardia.it/Government/Elenco-persone-giuridiche-riconosciute-da-Regione-/3dip-5zn9

La responsabilità per le sanzioni tributarie
Ai fini dell’analisi della responsabilità per le sanzioni tributarie verso i rappresentanti legali, amministratori, membri del Consiglio Direttivo o dipendenti bisogna precisare questi aspetti:

  • il principio della personalizzazione (art. 2 c. 2 d. lgs. 472/97), in base al quale il soggetto che ha commesso la violazione è responsabile, sia esso amministratore, dipendente o rappresentante dell’ente senza personalità giuridica; nel caso di ente con personalità giuridica vige l’eccezione disposta dall’art. 7 d.l. n°. 269/2003, ovvero le sanzioni, in tali casi, sono a totale carico dell’ente.
  • Il limite della responsabilità, in forza del quale è previsto un limite di € 51.645,69 per la sanzione irrogabile per effetto della violazione commessa da un soggetto diverso dal contribuente, che non abbia tratto diretto vantaggio.
    Se la violazione è stata commessa senza dolo o colpa grave si può invocare l’art. 11, c. 6, d. lgs. n°. 472/97 in base al quale l’associazione puo’ assumere il debito dell’autore della violazione. In tal caso ci sara’ apposita deliberazione assembleare in cui si stabilisce il trasferimento della eventuale sanzione dal patrimonio della persona fisica autrice della violazione a quello dell’ente o associazione.

Le responsabilita’ dei revisori
Sindaci e revisori sono incaricati del controllo sull’ amministrazione ( l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento) e di quello contabile ( regolare tenuta della contabilità , corretta rilevazione nelle scritture contabili , verifica che il bilancio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che li disciplinano) .
Di particolare importanza sono le verifiche finanziarie e del patrimonio: la consistenza di cassa/banca e la verifica sulla consistenza del patrimonio e la sua destinazione ai fini statutari.
Quella del revisore, e’ una obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto, il grado di diligenza utilizzato dal revisore nell’esercizio della propria attivita’ rappresenta la misura determinare l’effettivo adempimento
La resposabilita’ per dolo o colpa dell’ organo di controllo , sussiste tutte le volte in cui il revisore non si sia adoperato per evitare il danno.
Il revisore non puo’ essere responsabile dei danni derivanti dalla mala gestio degli amministratori che il revisore pur comportandosi diligentemente non ha potuto evitare
E’ comunque responsabile nel caso di attestazioni non veritiere quando:
 Omette di evidenziare irregolarita’, difformita’ o altre illegittimita’, oppure
 Pur evidenziando le illegittimita’ le presenta in modo svisato o in modo tale da non dare una rappresentazione fedele dei controlli effettuati e dei loro risultati.


Qualunque attivita’ gestoria o di controllo comporta relazioni con terzi soggetti, e il sistema normativo in vigore tende a proteggere da abusi, comportamenti illeggittimi , decisioni affrettate o non consapevoli. Ma l’ esitenza di un sistema sanzionatorio non e’ di per se’ un buon motivo per rinunciare .
Esattamente come a tutti noi sono stati insegnati i rischi del volo, la cui esistenza pero’ – se ne siamo consapevoli e agiamo di conseguenza – non e’ ragione per non allinearsi in pista ready for departure.

Happy landings !

Antonio Malavasi
malavasi@studio-commercialisti.it

L’ attivita’ commerciale degli Aeroclub

La traccia di statuto predisposta dall’ Aeroclub d’ Italia, prevede che i locali Aeroclub possano assumere forma giuridica di Associazione, Societa’ o Cooperativa  a Responsabilita’ Limitata ( SRL, SCARL) .

Di fatto, il vestito giuridico utilizzato e’ di norma  quello di Associazione Sportiva Dilettantistica , che ha costi di costituzione e gestione piu’ contenuti rispetto alle societa’ di capitali , e meccanismi di funzionamento tutto sommato piu’ pratici.

Si pongono allora due ordini di interrogativi:

  1. Come le attivita’ commerciali , che di solito accompagnano lo sviluppo dell’ Aeroclub in tema di servizi prestati, eventi organizzati ecc.  , possano essere gestite nella forma Associativa che e’ , di natura , invece non commerciale.
  2. L’ idoneita’ o meno della forma Associativa stessa  ( sia per la sua stessa natura che per le previsioni statutarie ) a gestire la crescente complessita’ nelle attivita’ dell’ Aeroclub

Clicca QUI per l ‘articolo completo

Aeroclub : Associazione o Societa’ ?

La traccia di statuto predisposta dall’ Aeroclub d’ Italia , prevede che i locali Aeroclub possano assumere forma giuridica di Associazione, Societa’ o Cooperativa a Responsabilita’ Limitata ( SRL, SCARL) .
La forma piu’ utilizzata negli Aeroclub , e’ l’ Associazione Sportiva Dilettantistica . I suoi bassi costi di costituzione e gestione, ne fanno un agile strumento per realta’ poco complesse, limitata attivita’ commerciale, limitata base sociale con uniformita’ di intenzioni.
Ma rispetto alla Societa’ Sportiva a r.l. ( la cooperativa e’ raramente utilizzata nell’ ambito dello sport dilettantistico ) , mostra tutti i suoi limiti in termini di responsabilita’ personali a carico di chi agisce, maggiori difficolta’ nel reperire mezzi finanziari per investimenti importanti, difficolta’ di funzionamento connesse al ( pur teoricamente nobile ) principio democratico di “una testa = un voto “.

Nello studio, cercheremo di fornire una guida alla scelta. Clicca QUI

Aeromobili da turismo , FAA, trust e quadro RW

Alcune considerazioni sull’ obbligo di riportare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, la disponbilita’ di aeromobili formalmente NON intestati al contribuente. Come nel caso delle immatricolazoni FAA ( November ) , per le quali i non cittadini/residenti USA devono obbligatoriamente procedere con l’ intestazione ad un Trust.

Riporto dalle istruzioni Unico PF /2020:

“L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).

A titolo esemplificativo, devono essere indicati  ….. le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, ….. . “

Irrilevante la circostanza che il bene sia nel territorio italiano ( circostanza peraltro non suffragata dal pagamento della tassa di cui sopra) , poiche’ e’ superata da due considerazioni.

Anzitutto il tenore letterale delle istruzioni, e in secondo luogo  la natura stessa del bene – che e’ un mezzo di trasporto – non puo’ essere considerato per definizione in alcun luogo specifico .

Ma e’ l’ interposta persona che in caso di accertamento da parte dell’ Agenzia , sarebbe facilmente dimostrabile.

Va ricordato che il Trust che viene costituito per gli aerei November, ha contenuti contrattuali funzionali solo  alle esigenze di FAA per il recepimento dell’ iscrizione nei propri registri .

Non e’ un Trust che reggerebbe un Audit da parte dell’ Agenzia . Basta infatti richiamare i contenuti della   “CIRCOLARE N. 61/E del 2010, che cita :
Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:

  • trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
  • trust in cui il disponente (o il beneficiario)risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”); 
  • trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
  • trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato; trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
  • trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati; ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamentodel trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.”

Quindi, se ne puo’ concludere che la disponibilita’ di tali beni, pur non formalmente intestati al contribuente , va riportata nel quadro della dichiarazione.

Lo Studio e’ a disposizione per ogni chiarimento.