Contrabbando di fatto? L’utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati FAA tra normativa e realtà
Sintesi ragionata della sentenza Cass. Pen. n. 4980/2022
La vicenda ruota attorno all’utilizzo in Italia di elicotteri registrati negli Stati Uniti, attraverso strutture di trust, per i quali il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro preventivo. L’ipotesi era quella di contrabbando e mancato versamento dell’IVA all’importazione. Tuttavia, il Tribunale del Riesame di Asti ha annullato i sequestri, ritenendo che non sussistesse alcun reato.
A questa ordinanza si è opposto il PM, ricorrendo in Cassazione e sostenendo che vi fossero gli elementi per configurare almeno il fumus commissi delicti. Il suo ricorso si basa su due presupposti normativi fondamentali: l’art. 36, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Doganali e l’art. 760 del Codice della Navigazione. Secondo questa impostazione, la cancellazione di un velivolo dal registro italiano (o da altro registro UE) e la sua iscrizione nel registro statunitense comporta automaticamente la perdita della qualifica di bene unionale, facendolo ricadere nella categoria di “merce estera”. Di conseguenza, se tale velivolo permane in Italia per più di sei mesi, si configura un obbligo di sdoganamento, e l’eventuale omissione equivale a evasione dell’IVA all’importazione, in violazione dell’art. 70 del DPR 633/1972.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza del Riesame e rinviando per un nuovo esame. Nella sua motivazione, la Corte ha evidenziato più criticità nella decisione di merito:
Qualificazione giuridica dell’IVA all’importazione
Sebbene l’IVA all’importazione sia tecnicamente un tributo interno, essa presenta tratti comuni con i dazi doganali. In quanto collegata all’ingresso fisico del bene nel territorio dell’Unione, la sua evasione rientra nella disciplina penalistica del contrabbando.
Significato dell’immatricolazione estera
La Corte ha ritenuto centrale il fatto che gli elicotteri fossero immatricolati negli Stati Uniti. Questo elemento, in assenza di iscrizione in un registro UE, è stato interpretato come prova che il bene non era mai stato nazionalizzato. L’utilizzo stabile sul territorio italiano non può quindi considerarsi legittimo senza aver prima assolto gli obblighi doganali e IVA.
I riferimenti normativi rilevanti
L’art. 760 del Codice della Navigazione prevede la cancellazione di un aeromobile dal registro italiano se viene iscritto in un registro estero.
L’art. 36, comma 4 del TULD stabilisce che l’iscrizione in un registro nazionale equivale a destinazione al consumo, mentre la cancellazione ne determina la perdita di tale status.
Prova dell’immissione in consumo
Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte (sentenze n. 11976/2014, 25765/2021), l’immissione in consumo può ritenersi avvenuta solo con l’iscrizione nei registri pubblici di un Paese UE. In mancanza di questa iscrizione, l’IVA si considera non versata, anche se il bene è stato sdoganato altrove.
Durata della permanenza e ammissione temporanea
La normativa UE prevede che un velivolo immatricolato extra-UE possa restare in Italia in regime di “ammissione temporanea” per un massimo di sei mesi. Trascorso questo periodo, deve essere nazionalizzato. La Corte ha rilevato che i velivoli erano rimasti oltre tale limite, senza sdoganamento né regolarizzazione fiscale.
Doppia imposizione e principio di proporzionalità
Il Riesame aveva escluso la doppia imposizione, ma la Cassazione ha precisato che per invocare il principio occorre fornire prova concreta dell’avvenuto assolvimento dell’IVA in un altro Stato membro. In questo caso, tale prova mancava.
Una conclusione paradossale
Ciò che emerge da questa sentenza è un quadro giuridico in cui il rispetto formale delle registrazioni prevale sulla sostanza economica dell’operazione. Un aeromobile regolarmente acquistato e sdoganato in un Paese UE, ma poi immatricolato negli Stati Uniti, viene considerato “merce estera” e soggetto a nuove imposizioni fiscali solo per una questione di marche November.
Si crea così un paradosso: anche se il bene ha già assolto l’IVA e viene usato esclusivamente in Italia da soggetti italiani, è considerato come se non fosse mai entrato legalmente nell’Unione. In questo scenario, l’immatricolazione FAA viene trattata come una sorta di “re-importazione abusiva”, ignorando il fatto che spesso tale registrazione è dettata da esigenze tecniche o operative, non da intenti elusivi.
Il sistema, in definitiva, si rivela incapace di distinguere tra vera evasione e uso legittimo, finendo per colpire chi ha già assolto i propri obblighi in un altro Stato UE. Ne risulta un impianto normativo incoerente, che punisce la sostanza economica a favore di un formalismo rigido e scollegato dalla realtà del mercato aeronautico globale.


