02.4004.4318
CALL US!
8:30 - 17:30
Mon-Fri

La responsabilita’ di Amministratori e Revisori negli Aeroclub

Mar 10, 2025 Tax and Planes

Come previsto dalla traccia di statuto predisposta dall’ Aeroclub d’ Italia , i locali Aeroclub possano assumere forma giuridica di :
 Associazione
 Societa’ a responsabilita’ limitata
 Cooperativa a Responsabilita’ Limitata
Agli amministratori è affidata la gestione sociale e sono tenuti al rispetto delle regole di corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, pena una responsabilità in solido tra loro nei confronti della società, dei singoli soci e dei terzi per i danni procurati.
Ma accanto a cio’ , nel caso di Associazioni (che e’ la forma di gran lunga piu’ utilizzata per la costituizione degli Aeroclub, quindi la fattispecie di maggior interesse ai fini delle presenti note ) si pone il problema dell’ autonomia patrimoniale della stessa per le obbligazioni contratte, dato che – nel caso di Associazioni non riconosciute – rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto” dell’ente . L’incarico, anche se svolto ( come accade ) in forma gratuita e quindi valutato con minor rigore ai sensi dell’ art. 1710 cc, comporta quindi una serie di responsabilita’ e rischi di coinvolgimento patrimoniale la cui rilevanza in caso di insolvenza ( e fallimento, argomento su cui dedicheremo riflessioni in un differente scritto) puo’ avere effetti (incautamente ) imprevisti e dirompenti.

La  responsabilità del sindaco / revisore , non avendo funzioni gestorie, riguarda invece principalmente la violazione dell’obbligo di vigilare, e  puo’ attivarsi al verificarsi di queste condizioni:

  • Un atto di cattiva gestione degli amministratori;
  • Il verificarsi di un danno;
  • Il  nesso di causalità tra il compimento dell’illecito e il danno che si è prodotto;
  • L ‘omessa e insufficiente attività di vigilanza dei sindaci / revisori che avrebbero potuto impedire il danno se avessero adempiuto agli obblighi della loro funzione.

Con particolare riferimento agli  Aeroclub costituiti in forma di Associazione [1], tracceremo nella pagine seguenti il profilo di tali responsabilita’  , la cui conoscenza viene spesso sottovalutata forti della (fasulla ) sicurezza che si pensa possa derivare dalla gratuita’ dell’ ufficio.

Anche se e’ attivita’ non retribuita.


[1] Forma piu’ diffusa, i cui profili di responsabilita’ sono spesso sottovalutati dagli interessati.

PDF qui

Il danno e la responsabilita’ degli Amministratori

Se l’ Aec e’ costituito in forma di societa’ di capitali, l’ obbligo di diligenza e’ quello previsto dall’ art. 2392 cc., da cui emerge che il rapporto di amministrazione, in ragione dei poteri riconnessi a tale carica per legge, ha natura sua propria, non essendo riconducibile al mandato.

  • [1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
  • [2] In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
  • [3] La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Nell’adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono infatti usare la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico . Cio’ non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere eserti in ogni settore della gestione e dell’amministrazione , ma che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutti di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. Da notare poi la locuzione “e dalle loro specifiche competenze”, che aggiunge contenuti al requisito della diligenza nel caso di specifiche competenza di quel singolo amministratore (ad esempio, perché esperto legale o tributario, oppure perché avente esperienza in un certo settore industriale o finanziario).
La condotta, attiva od omissiva, in violazione dei doveri legali o statutari comporta, in generale, la responsabilità dell’amministratore per i danni da ciò derivati, la quale è solidale fra tutti gli amministratori che abbiano contribuito a cagionare il danno.
Quindi due i concetti : il DANNO , cioe’ il complessivo peggioramento della situazione patrimoniale della società e il nesso causale dello stesso come conseguenza delle condotte omissive.
L’ eventuale azione di responsabilita’ , puo’ essere esercitata dalla societa’ ( art. 2393 bis cc) , dal singolo socio ( art. 2395 bis cc) , dai creditori ( art. 2394 cc) o dalla ( eventuale ) procedura concorsuale.

Se l’ Aec e’ invece costituito sotto forma di Associazione , la norma in tema di responsabilita’ e’ quella prevista dall’ art. 18 cc che stabilisce che “gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato” di cui all’ art. 1710 cc. che a sua volta prevede “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”.

Se i riferimenti normativi paiono meno stringenti, non di meno la responsabilità degli amministratori verso l’AeC esiste ed è di natura contrattuale, trovando il proprio fondamento nel contratto di associazione. Troveranno, pertanto, applicazione le regole generali sull’inadempimento contrattuale e sul risarcimento del danno.
Responsabili verso l’ AeC quindi sono in solido gli amministratori che hanno partecipato al compimento dell’atto che ha causato il danno ( perdita/mancato guadagno che abbia con l’ omissione un nesso di causalita’ ) , nei confronti dell’ Associazione stessa, dei creditori ( ai sensi dell’ art. 2043 cc, trovando altresi’ applicazione secondo un filone di pensiero l’art. 2394 gia’ visto in tema di societa’ ) e dei terzi danneggiati in genere.

La responsabilita’ contrattuale e le garanzie patrimoniali
Adiacente al tema del danno, ma non del tutto coincidente con esso, il tema di quale sia il patrimonio sul quale possono rivalersi i creditori e in generale i terzi che abbiano dei diritti economici da tutelare/attivare/ far valere.
Se l’ AeC ha adottato come forma giuridica quella di una societa’ di capitali, il patrimonio in questione e’ dato dal patrimonio netto della societa’, come differenza tra Attivo e Passivo ( cioe’ capitale+riserve+utili precedenti). Una valutazione di merito della consistenza, dovra’ ovviamente tener conto dell’ esistenza all’ attivo di poste non liquidabili ( costi capitalizzati, beni immateriali ecc ) e, di segno opposto – delle ( spesso presenti) plusvalenze latenti nel parco aerei, il cui ammortamento fiscale corre piu’ veloce dell’ obsolescenza economica , con la conseguenza che il valore di mercato degli aerei e’ spesso di molto superiore al residuo da ammortizzare.
Diverso il caso la forma sia quella di Associazione ( di norma Sportiva Dilettantistica ), nel qual caso va fatta una distinzione a seconda che sia una
• Associazione riconosciuta, ovvero
• Associazione non riconosciuta.
Il riconoscimento e’ un processo amministrativo attraverso il quale, su istanza della parte e previa verifica della consistenza patrimoniale dell’ AeC, viene disposta l’ iscrizione all’ apposito registro presso la Regione ( o della Prefettura se l’ Ente opera a livello multi regionale ) acquistando cosi’ personalita’ giuridica.
Con l’ acquisto di personalita’ giuridica, le Associazioni cosi’ riconosciute, ottengono l’ autonomia patrimoniale ; dal punto di vista giuridico e patrimoniale, operano in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell’ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto Da tale autonomia, discende che i creditori dell’ente non potranno pretendere che gli amministratori o gli altri soggetti che sono intervenuti nella gestione dell’ente paghino i debiti dell’ente con il loro patrimonio personale , fermo restando ovviamente il risarcimento del danno per responsabilita’ gestorie. La valutazione del patrimonio ( fondo comune ) a tutela dei terzi, richiamera’ quindi quelle per le societa’ commerciali viste sopra.
In caso di Associazione non riconosciuta invece , manca la separazione assoluta dei patrimoni . L’ articolo 38 del codice civile stabilisce infatti che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune” ( escludendo quindi una responsabilita’ dei singoli soci se non ovviamente nei limiti dei contributi versati che hanno contribuito a creare il fondo stesso ) , ma dall’altro aggiunge che delle obbligazioni” rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto” , che possono quindi anche non ricoprire la carica di amministratore.
La Associazioni non riconosciute possono ovviamente essere parte di rapporti giuridici (ad esempio un’associazione non riconosciuta può acquistare un immobile, ottenere una concessione ), ma i rappresentanti possono in determinati casi ( di insolvenza ) essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente.
La logica , e’ la tutela dei terzi e discende dal fatto che mentre nel caso di persone giuridiche l’autorità competente ( regione/prefettura) prima dell’ iscrizione nel relativo elenco ne verifica, tra il resto, la consistenza patrimoniale rispetto agli scopi statutari , cioe’ e’ assente negli enti non riconosciuti. Non soggiacendo ad alcun controllo preventivo , questi ultimi non possono quindi assicurare ai futuri creditori dell’ente la medesima consistenza patrimoniale, con la conseguenza che le persone che hanno agito in suo nome e conto possono essere tenute a rispondere delle obbligazioni di questo con il proprio patrimonio personale
In attuazione del D.P.R. 361/2000 la Regione Lombardia – a titolo di esempio – ha istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, raggiungibile all’ indirizzo :
https://www.dati.lombardia.it/Government/Elenco-persone-giuridiche-riconosciute-da-Regione-/3dip-5zn9

La responsabilità per le sanzioni tributarie
Ai fini dell’analisi della responsabilità per le sanzioni tributarie verso i rappresentanti legali, amministratori, membri del Consiglio Direttivo o dipendenti bisogna precisare questi aspetti:

  • il principio della personalizzazione (art. 2 c. 2 d. lgs. 472/97), in base al quale il soggetto che ha commesso la violazione è responsabile, sia esso amministratore, dipendente o rappresentante dell’ente senza personalità giuridica; nel caso di ente con personalità giuridica vige l’eccezione disposta dall’art. 7 d.l. n°. 269/2003, ovvero le sanzioni, in tali casi, sono a totale carico dell’ente.
  • Il limite della responsabilità, in forza del quale è previsto un limite di € 51.645,69 per la sanzione irrogabile per effetto della violazione commessa da un soggetto diverso dal contribuente, che non abbia tratto diretto vantaggio.
    Se la violazione è stata commessa senza dolo o colpa grave si può invocare l’art. 11, c. 6, d. lgs. n°. 472/97 in base al quale l’associazione puo’ assumere il debito dell’autore della violazione. In tal caso ci sara’ apposita deliberazione assembleare in cui si stabilisce il trasferimento della eventuale sanzione dal patrimonio della persona fisica autrice della violazione a quello dell’ente o associazione.

Le responsabilita’ dei revisori
Sindaci e revisori sono incaricati del controllo sull’ amministrazione ( l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento) e di quello contabile ( regolare tenuta della contabilità , corretta rilevazione nelle scritture contabili , verifica che il bilancio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle regole che li disciplinano) .
Di particolare importanza sono le verifiche finanziarie e del patrimonio: la consistenza di cassa/banca e la verifica sulla consistenza del patrimonio e la sua destinazione ai fini statutari.
Quella del revisore, e’ una obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto, il grado di diligenza utilizzato dal revisore nell’esercizio della propria attivita’ rappresenta la misura determinare l’effettivo adempimento
La resposabilita’ per dolo o colpa dell’ organo di controllo , sussiste tutte le volte in cui il revisore non si sia adoperato per evitare il danno.
Il revisore non puo’ essere responsabile dei danni derivanti dalla mala gestio degli amministratori che il revisore pur comportandosi diligentemente non ha potuto evitare
E’ comunque responsabile nel caso di attestazioni non veritiere quando:
 Omette di evidenziare irregolarita’, difformita’ o altre illegittimita’, oppure
 Pur evidenziando le illegittimita’ le presenta in modo svisato o in modo tale da non dare una rappresentazione fedele dei controlli effettuati e dei loro risultati.


Qualunque attivita’ gestoria o di controllo comporta relazioni con terzi soggetti, e il sistema normativo in vigore tende a proteggere da abusi, comportamenti illeggittimi , decisioni affrettate o non consapevoli. Ma l’ esitenza di un sistema sanzionatorio non e’ di per se’ un buon motivo per rinunciare .
Esattamente come a tutti noi sono stati insegnati i rischi del volo, la cui esistenza pero’ – se ne siamo consapevoli e agiamo di conseguenza – non e’ ragione per non allinearsi in pista ready for departure.

Happy landings !

Antonio Malavasi
malavasi@studio-commercialisti.it