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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando il confine attraversa la tua posizione fiscale

Residenza, monitoraggio degli investimenti esteri, società non residenti, doppie imposizioni. È l’area in cui le regole sono cambiate più di recente, e in cui gli errori si scoprono anni dopo — con le sanzioni già maturate.

183 giornila soglia che decide se sei residente in Italia — e basta soddisfare uno solo dei quattro criteri
dal 3% al 15%la sanzione sugli importi non indicati nel quadro RW, raddoppiata per i Paesi a fiscalità privilegiata
2024l’anno in cui sono cambiate insieme le regole sulla residenza delle persone e su quella delle società

Questa pagina fa per te?

  • Ti sei trasferito all’estero, ti sei cancellato dall’anagrafe, e non sei sicuro che basti
  • Hai conti correnti, immobili o partecipazioni fuori dall’Italia e non sai se e come vanno dichiarati
  • Amministri dall’Italia una società costituita all’estero
  • Ricevi redditi già tassati in un altro Paese e ti ritrovi a pagarci sopra due volte
  • Hai un’impresa che manda persone a lavorare all’estero, o che ne riceve
  • Hai ricevuto una richiesta dell’Agenzia delle Entrate su attività detenute fuori dai confini
  • Stai valutando di aprire una struttura all’estero e vuoi sapere prima come verrà letta

È il terreno su cui lavoriamo ogni giorno, in italiano e in inglese, per imprese italiane con interessi all’estero e per soggetti esteri con interessi in Italia.

Residenza fiscale delle persone

Dal 2024 le regole sono cambiate, e sono cambiate in una direzione precisa: contano di più i fatti, conta di meno la carta.

Sei residente in Italia se, per almeno 183 giorni nell’anno (184 se bisestile), si verifica anche uno solo di questi quattro presupposti: hai qui la dimora abituale; hai qui il domicilio; sei fisicamente presente nel territorio; risulti iscritto in anagrafe.

Sono criteri alternativi, non cumulativi. Ne basta uno, per più di metà anno.

Il domicilio è stato ridefinito. Non è più la sede principale degli affari e degli interessi: è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. Il baricentro si è spostato dal patrimonio agli affetti — la famiglia che resta in Italia pesa oggi più della società che hai aperto altrove.

La presenza fisica è diventata un criterio a sé. Prescinde da ogni intenzione: si contano i giorni, e le frazioni di giorno valgono come giorni interi. Chi rientra spesso per lavoro o per famiglia arriva ai 183 giorni senza accorgersene.

L’iscrizione anagrafica non è più una condanna. Era presunzione assoluta, oggi ammette prova contraria. È la novità più favorevole al contribuente dell’intera riforma. Ma vale anche il rovescio: cancellarsi dall’anagrafe e iscriversi all’AIRE non basta, se gli altri criteri portano in Italia.

Chi si trasferisce in uno Stato a fiscalità privilegiata resta inoltre soggetto a una presunzione autonoma: si considera residente in Italia salvo prova contraria, e la prova tocca a lui.

I chiarimenti dell’Agenzia sono nella circolare 20/E del 2024. Restano però margini interpretativi ampi, e la casistica si sta formando adesso: è materia dove la posizione va costruita con la documentazione, non affermata.

Quadro RW, IVIE e IVAFE

Il monitoraggio fiscale è l’obbligo di dichiarare le attività detenute all’estero. Riguarda persone fisiche residenti, società semplici ed enti non commerciali — non le società di capitali.

Due cose vengono confuse di continuo, e conviene tenerle separate: il monitoraggio è un obbligo dichiarativo e riguarda il possesso; IVIE e IVAFE sono imposte patrimoniali e si pagano. Si può essere tenuti al primo senza dovere le seconde.

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Le soglie

Per i conti correnti l’obbligo di monitoraggio scatta se il saldo supera 15.000 euro anche per un solo giorno dell’anno. L’IVAFE è invece dovuta quando la giacenza media annua supera 5.000 euro. Due soglie diverse che rispondono a due domande diverse.

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Le aliquote

IVIE sugli immobili esteri: 1,06%. IVAFE sui prodotti finanziari: 0,20%, che sale allo 0,40% se sono detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato.

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Le sanzioni

Dal 3% al 15% degli importi non indicati. Diventano dal 6% al 30% per le attività in Paesi a fiscalità privilegiata, dove raddoppiano anche i termini per l’accertamento.

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Il punto che sorprende

La sanzione si commisura al valore dell’attività non dichiarata, non a un’imposta evasa. Si viene sanzionati anche quando non era dovuto un euro di imposta: è per questo che la dimenticanza costa più di quanto chiunque si aspetti.

Società estere ed esterovestizione

Una società è residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta ha nel territorio la sede legale, oppure la sede di direzione effettiva, oppure la gestione ordinaria in via principale. Anche qui i criteri sono alternativi.

Dal 2024 sono spariti due parametri storici: l’oggetto principale e la sede dell’amministrazione. Al loro posto due nozioni più concrete: il luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche, e il luogo in cui si compiono ogni giorno gli atti di gestione corrente.

Il legislatore ha smesso di chiedersi dove la società dice di essere, e ha cominciato a chiedersi da dove viene diretta davvero.

È un cambiamento che avvicina l’Italia allo standard OCSE e che, sulla carta, riduce l’arbitrarietà delle contestazioni. Nella pratica sposta il confronto sui fatti: dove si riuniscono gli amministratori, chi firma, dove si decide sui contratti, da quale scrivania partono le istruzioni operative.

La presunzione dell’art. 73, comma 5-bis, resta. Una società estera che controlla una società italiana si presume residente in Italia se a sua volta è controllata da soggetti italiani, oppure se è amministrata da un organo composto in prevalenza da residenti in Italia. È una presunzione relativa: si può vincere, ma l’onere della prova è del contribuente.

Il punto pratico è sempre lo stesso, e non è ideologico: una struttura estera con sostanza reale — persone, uffici, decisioni prese lì — si difende. Una struttura che esiste solo nei documenti, no. La differenza va costruita prima, non ricostruita dopo il questionario.

Doppie imposizioni

Due Paesi possono legittimamente considerarti residente, o tassare lo stesso reddito. Gli strumenti per uscirne sono due, e vanno usati nell’ordine giusto.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni. L’Italia ne ha in vigore con la gran parte dei Paesi con cui i nostri clienti hanno rapporti. Quando entrambi gli Stati rivendicano la residenza, la convenzione detta una sequenza di criteri per risolvere il conflitto — abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità — che si applicano in ordine, non a scelta.

Il credito per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR) recupera l’imposta estera sui redditi che l’Italia tassa comunque. Ha condizioni precise su definitività dell’imposta, tempi e limiti di spettanza: è il punto in cui, nella nostra esperienza, si perdono più soldi per una semplice impostazione sbagliata della dichiarazione.

Su alcune combinazioni — l’Italia e gli Stati Uniti in primo luogo, per via della tassazione su base cittadinanza — la materia si complica ulteriormente, e va affrontata guardando le due dichiarazioni insieme e non una per volta.

Persone che si spostano

Dipendenti mandati all’estero, professionisti che lavorano da remoto per committenti esteri, dirigenti con incarichi in più Paesi: in tutti questi casi il reddito può essere tassabile in due posti, e la risposta dipende da dove la prestazione si svolge materialmente, da quanto dura e da cosa prevede la convenzione applicabile.

Ci occupiamo del lato fiscale di queste situazioni: dove si tassa, come si evita di pagare due volte, che cosa va indicato in dichiarazione, quali obblighi restano in Italia.

Non ci occupiamo di consulenza del lavoro né di adempimenti previdenziali e contributivi: per quelli serve un consulente del lavoro, e lo diciamo prima di iniziare invece che a metà pratica.

DOVE SI SBAGLIA

Gli errori che vediamo più spesso

  1. Credere che l’AIRE risolva

    L’iscrizione all’AIRE toglie di mezzo un criterio su quattro. Restano dimora abituale, domicilio inteso come relazioni personali e familiari, e presenza fisica. È lo stesso errore di chi pensa che una casella spuntata valga più di come vive davvero.

  2. Non dichiarare perché “tanto non è dovuta imposta”

    Il monitoraggio è un obbligo autonomo. La sanzione si calcola sul valore dell’attività, non sull’imposta: si viene puniti anche a imposta zero, ed è la contestazione più frequente che ci troviamo a gestire.

  3. Guardare il saldo di fine anno

    Per i conti correnti la soglia dei 15.000 euro si misura sul saldo massimo raggiunto in un qualunque giorno dell’anno. Un accredito ricevuto a giugno e girato altrove a luglio fa scattare l’obbligo anche se al 31 dicembre il conto è vuoto.

  4. Costituire all’estero e amministrare dall’Italia

    Con i criteri della direzione effettiva e della gestione ordinaria, una società gestita quotidianamente da un ufficio italiano è una società italiana, quale che sia la sede legale. La sostanza va creata prima, non dimostrata dopo.

  5. Rispondere da soli al primo questionario

    Le richieste su attività estere sembrano formali e vengono spesso liquidate in fretta. È invece il momento in cui si costruisce, o si compromette, tutta la posizione difensiva successiva.

  6. Rimandare la regolarizzazione

    Il ravvedimento operoso costa tanto meno quanto prima si attiva, e non è più disponibile una volta iniziati accessi, ispezioni o verifiche. È uno di quegli strumenti che esistono fino al momento esatto in cui non esistono più.

COME LAVORIAMO

Gli incarichi che ci affidano

  • Analisi della residenza fiscale e costruzione del fascicolo probatorioPREVENTIVO SU RICHIESTA
  • Quadro RW, IVIE e IVAFE: ricognizione delle attività estere e compilazionePREVENTIVO SU RICHIESTA
  • Regolarizzazione di annualità pregresse e ravvedimento operosoPREVENTIVO SU RICHIESTA
  • Verifica di strutture societarie estere e rischio esterovestizionePREVENTIVO SU RICHIESTA
  • Applicazione delle convenzioni e credito per imposte esterePREVENTIVO SU RICHIESTA
  • Assistenza a questionari, accertamenti e contenzioso su attività esterePREVENTIVO SU RICHIESTA
  • Fiscalità dei soggetti esteri con interessi in ItaliaPREVENTIVO SU RICHIESTA

Le domande che ci fanno più spesso

Mi sono cancellato dall’anagrafe e vivo all’estero. Sono al sicuro?

Non automaticamente. L’iscrizione anagrafica è solo uno dei quattro criteri, e dal 2024 è quello più debole. Se la famiglia resta in Italia, o se rientri per più di metà anno contando anche le frazioni di giorno, la residenza fiscale può restare italiana. Conta come vivi, non dove risulti.

Ho un conto all’estero con poche migliaia di euro. Devo dichiararlo?

Dipende dal saldo massimo raggiunto durante l’anno, non da quello finale né dalla media. Superati i 15.000 euro anche per un solo giorno scatta l’obbligo di monitoraggio. L’IVAFE segue invece la giacenza media e una soglia diversa.

Non ho mai compilato il quadro RW. Che cosa rischio, e si può sistemare?

La sanzione va dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiata per i Paesi a fiscalità privilegiata, dove si allungano anche i termini di accertamento. Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, ed è tanto meno costoso quanto prima lo si fa: la strada si chiude nel momento in cui inizia una verifica.

La mia società è costituita all’estero ma la seguo io dall’Italia. È un problema?

Potenzialmente sì. Se la direzione effettiva o la gestione quotidiana si trovano in Italia per la maggior parte dell’anno, la società è fiscalmente italiana anche con sede legale estera. Va valutato caso per caso guardando dove si decide davvero, non lo statuto.

Pago le imposte in due Paesi sullo stesso reddito. È normale?

Capita, e quasi sempre si può correggere. Prima si verifica quale Stato ha diritto di tassare secondo la convenzione applicabile, poi si recupera l’imposta estera con il credito dell’art. 165 TUIR. L’errore tipico è impostare male la dichiarazione italiana e perdere il credito.

Lavorate anche in inglese?

Sì. Lo studio assiste da anni clienti stranieri con interessi in Italia e imprese italiane con controparti estere, in italiano e in inglese.

PROSSIMO PASSO

Meglio sapere dove ti trovi

Raccontaci la situazione: dove vivi e dove lavori, che cosa possiedi fuori dall’Italia, com’è fatta la struttura societaria. Nella maggior parte dei casi bastano pochi elementi per capire se c’è un problema e quanto è grande.

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Studio Lombardi Malavasi — Dottori Commercialisti e Revisori Legali
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Questa pagina contiene informazioni di carattere generale basate sulle norme italiane e convenzionali in vigore ad agosto 2026 e non costituisce un parere su una situazione specifica. La disciplina della residenza fiscale e del monitoraggio degli investimenti esteri è stata riformata di recente e la prassi interpretativa è in formazione: ogni posizione va valutata sui propri fatti e sulla documentazione disponibile. Ultima revisione: agosto 2026.