Alcune considerazioni sull’ obbligo di riportare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, la disponbilita’ di aeromobili formalmente NON intestati al contribuente. Come nel caso delle immatricolazoni FAA ( November ) , per le quali i non cittadini/residenti USA devono obbligatoriamente procedere con l’ intestazione ad un Trust.
Riporto dalle istruzioni Unico PF /2020:
“L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).
A titolo esemplificativo, devono essere indicati ….. le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, ….. . “
Irrilevante la circostanza che il bene sia nel territorio italiano ( circostanza peraltro non suffragata dal pagamento della tassa di cui sopra) , poiche’ e’ superata da due considerazioni.
Anzitutto il tenore letterale delle istruzioni, e in secondo luogo la natura stessa del bene – che e’ un mezzo di trasporto – non puo’ essere considerato per definizione in alcun luogo specifico .
Ma e’ l’ interposta persona che in caso di accertamento da parte dell’ Agenzia , sarebbe facilmente dimostrabile.
Va ricordato che il Trust che viene costituito per gli aerei November, ha contenuti contrattuali funzionali solo alle esigenze di FAA per il recepimento dell’ iscrizione nei propri registri .
Non e’ un Trust che reggerebbe un Audit da parte dell’ Agenzia . Basta infatti richiamare i contenuti della “CIRCOLARE N. 61/E del 2010, che cita :
Come anche precisato nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di trust:
- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- trust in cui il disponente (o il beneficiario)risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
- trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato; trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati; ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamentodel trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.”
Quindi, se ne puo’ concludere che la disponibilita’ di tali beni, pur non formalmente intestati al contribuente , va riportata nel quadro della dichiarazione.
Lo Studio e’ a disposizione per ogni chiarimento.